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Dettaglio del soffitto della Fondazione Ernesta Besso

Lo Statuto e
l'Atto Costitutivo

della Fondazione
"Ernesta Besso di Venezia"

I

Denominazione = Sede = Scopi della Fondazione

Art.1

Con l’atto Castellini del … 17 giugno/1922 ai rogiti del notaio Castellini Paolo coadiutore di Gracci Lorenzo- è stata istituita una Fondazione che ha preso e porterà sempre il nome di Fondazione “Ernesta Besso di Venezia”.

Art.2

La sede della Fondazione è, e sempre sarà, in Roma nel Palazzo della Fondazione Marco Besso, Corso Vittorio Emanuele n.51.

Art.3

La Fondazione dedica la propria azione esclusivamente al miglioramento morale e sociale delle donne appartenenti alle classi lavoratrici ed alle classi medie.

A raggiungere tale scopo la Fondazione:

  1. Promuove o sussidia corsi di insegnamento, conferenze e simili;

  2. Assegna a cittadine italiane e a donne nate su regioni di lingua italiana, anche in concorso ed in comunanza di spese con altre istituzioni, premi o borse di studi;

  3. Cura la diffusione di libri educativi, anche con la distribuzione gratuita di tali libri, in premio alle scolare delle scuole inferiori e medie in Roma e fuori;

  4. Istituisce e sussidia corsi temporanei per insegnamento, il lavoro o il disegno, a profitto delle operaie;

  5. Invita le associazioni femminili esistenti che perseguono gli stessi suoi fini in qualsivoglia maniera, a unirsi ad essa, per portare il contributo della loro esperienze e la loro collaborazione.

II

Mezzi della Fondazione

 

Art. 4

Pel raggiungimento del predetto suo scopo la Fondazione possiede un capitale di lire duecentomila che le fu assegnato dal Grand’Uff.e Marco Besso col codicillo datato Fiuggi 16 giugno 1918, pubblicato per gli atti del notaio Castellini di Roma, lì 7 Aprile 1922.

 

Art.5

La Fondazione potrà accettare, previe le debite autorizzazioni, i donativi e lasciti che le venissero fatti per i suoi fini o per uno o più di essi; anche con l’impegno di amministrare tali donazioni distintamente dal patrimonio della Fondazione stessa, e acconsentendo che tali donazioni portino il nome e la denominazione che sarà indicata dal donatore o testatore.

 

III

Amministrazione e Direzione

 

Art.6

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di sette persone. Di esse sei sono nominate dal Consiglio Direttivo della Fondazione “Marco Besso”, delle quali tre fra i componenti il Consiglio medesimo e tre fra signore idonee a tale ufficio. La Signora Baronessa Lia Lumbroso Besso farà parte di diritto del Consiglio Direttivo. Essa durerà in carica a vita con facoltà di designare, anche con atto di ultima volontà, la persona che dovrà succederle, pure a vita, la quale avrà a sua volta la stessa facoltà di designazione, e così di seguito.

La durata del mandato degli altri membri del Consiglio sarà di sei anni. Essi potranno essere rieletti.

Art.7

Al Consiglio Direttivo è affidata l’intiera gestione morale ed economica della Fondazione.

E più particolarmente esso:

  1. Delibera intorno a tutti gli affari di amministrazione, approva i contratti e gli atti necessari allo svolgimento dell’azione ed all’incremento della Fondazione;

  2. Cura la conservazione ed il miglioramento del patrimonio, delibera sull’impiego dei capitali disponibili, collocandoli esclusivamente in titoli dello Stato od in cartelle di Istituto di Credito Fondiario;

  3. Determina il bilancio annuale e le somme da destinarsi per i vari scopi della Fondazione, e approva il consuntivo dell’anno precedente;

  4. Forma il regolamento per la esecuzione del presente statuto e quelli particolari di cui ravvisasse l’opportunità;

  5. Indice i concorsi e assegna i premi, le borse di istituto e i sussidi il cui art.3;

  6. Nomina Commissioni di propri membri, di estranei e miste, per lo studio di speciali questioni, giudizi di concorsi per sussidi, premi o altro

 

Art.8

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri con determinate condizioni ad uno o più dei suoi membri.

 

Art.9

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Art.10

Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio, che si raduna ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente tutte le volte che l’interesse della Fondazione lo esiga, o ne sia fatta richiesta da tre membri del Consiglio; sovraintende allo svolgimento dell’opera, insieme al Segretario firma i contratti; cura l’esecuzione di tutte le decisioni del Consiglio Direttivo.

 

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, e in caso di impedimento di questo dal Consigliere che sarà a ciò stato delegato dal Consiglio.

 

 

Art.11

Il Segretario cura la parte amministrativa e legale della Fondazione, prepara i contratti e ne riferisce al Consiglio, redige i verbali delle adunanze e li firma insieme col Presidente, rilascia ed autentica gli estratti e le copie dei verbali stessi e di ogni altro atto relativo alla amministrazione e firma la corrispondenza ordinaria.

 

Art. 12

Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio della Fondazione, incassa i capitali e le rendite; rilascia le quietanze, firma i mandati di pagamento, eseguisce i versamenti in conto corrente presso una Banca alla quale sarà affidato il servizio di cassa, provvede, secondo le deliberazioni del Consiglio, all’impiego dei capitali di immobili, compila il bilancio annuale preventivo e consuntivo e ne riferisce al Consiglio, sorveglia la contabilità.

 

Art.13

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario l’intervento della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione basterà l’intervento di tre membri del Consiglio.

In caso di parità di voti la preposta s’intende respinta.

Le votazioni sono fatte a voto palese, meno quelle concernenti persone che sono fatte a scrutinio segreto.

 

Art.14

La gestione annuale della Fondazione si chiude al 30 giugno di ogni anno. Per la prima volta essa comprenderà il periodo di tempo dalla erezione della Fondazione in Ente Morale al 30 giugno dell’anno successivo.

 

Art.15

Nell’adunanza generale che dalla Fondazione “Marco Besso” è tenuta ogni anno il 2 dicembre si darà ragguaglio anche dell’azione spiegata dalla Fondazione Ernesta Besso, associandosi così i due nomi che il benemerito Fondatore volle uniti nella opera di illuminata beneficenza.

 

Art.16

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, e non lo sarà nei regolamenti che verranno redatti dal Consiglio Direttivo, saranno applicabili le disposizioni delle vigenti leggi che regolano gli enti morali.

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